IPSSCS Sraffa




 

 

Ministero della Pubblica Istruzione

I.P.S.S.C.S. Piero Sraffa

Via D. Comboni, 6 - 25123 Brescia

É030/ 41253 – 47572 - 3757796 Fax: 030/292047

E-mail: bssraffa@provincia.brescia.it

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER GESTIONE BAR - RISTORO

 

Con la presente scrittura privata, tra l'I.P.S.S.C.S. " Piero Sraffa" Via D. Comboni n. 6 - 25123  Brescia, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico pro-tempore Dott. ssa Ester Romano Di Vieto, e la Ditta ………………………………………………………………………………………………………(di seguito denominata gestore)

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

 

 _ La Ditta_______________________________________ aggiudicataria della gara di appalto indetta dall'I.P.S.S.C.S. " Piero Sraffa" di Brescia, per la gestione di un posto ristoro nel medesimo Istituto avente per oggetto la vendita dei seguenti generi di conforto a prezzo controllato: caffè, the, latte, cioccolato, acqua minerale, cappuccino, camomilla, succo di frutta, spremuta, bibite gassate, panini imbottiti, pizzette, toast, paste fresche (cornetti e simili), ecc…

 

SI IMPEGNA

Art. 1

     A fornire tutta l'attrezzatura necessaria per la gestione del posto di ristoro (bancone frigorifero, macchina espresso, tostiera, etc.) omologati secondo le norme C.E.E, mentre l'Amministrazione dell' I.P.S.S.C.S.  Piero Sraffa " di Brescia mette a disposizione l'ambiente dotato di energia elettrica, di acqua potabile, riscaldamento e dei necessari scarichi;                                                                     

 

Art. 2

     I1 gestore dovrà corrispondere a titolo di contributo a favore dell’ I.P.S.S.C.S. " Piero Sraffa " di Brescia la somma di € 5.000,00 nel  1° anno scolastico di gestione, in considerazione delle spese iniziali che il gestore deve sostenere, e la somma di € 6.000,00 per gli anni successivi.

Il versamento delle somme dovute sarà effettuato in due rate semestrali e precisamente entro il 28 febbraio ed entro il  31 agosto dell'anno scolastico di gestione, sul Conto Corrente  n. IT18F0100511200000000200001     - Banca Nazionale del Lavoro di Via Moretto Brescia – intestato a I.P.S.S.C.S. " Piero Sraffa " Via Comboni n. 6 – 25123 Brescia;

 

Art. 3

Gli importi per le utenze dovranno essere versati ogni anno all'Amministrazione Provinciale e potranno essere altresì adeguati di anno in anno su motivata delibera dell'Amministrazione Provinciale e comunicati al Gestore tramite raccomandata A.R.; in difetto continuerà l'applicazione degli importi in vigore;


 

 

Art. 4

Il gestore si impegna, ad applicare ad inizio attività il listino prezzi allegato al presente avviso di gara, per i generi sottoposti a prezzi controllati, nonché a presentare al Consiglio d'Istituto il listino prezzi di tutti i generi in vendita nel bar.

I prezzi di vendita di ogni articolo, comprensivi di IVA, dovranno essere esposti in una tabella firmata dal gestore e controfirmata dal Dirigente Scolastico;

Art. 5

L'Amministrazione appaltante declina ogni responsabilità per ammanchi, danni, incendi, od infortuni di qualsiasi genere che dovessero derivare dalle attrezzature verso e nei confronti di  materiali,  generi alimentari e terzi rispettivamente conservati e presenti  nei locali del posto di ristoro. Il gestore assume su di sé ogni responsabilità per scoperti, mancati incassi e simili, da parte di studenti o dipendenti;

 

Art. 6

Imposte, tasse, altri oneri di qualsiasi genere sono a carico del gestore, come pure la tenuta regolare della posizione assicurativa delle persone dipendenti in servizio  nel posto di ristoro;

 

Art. 7

Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite dagli Organi Scolastici preposti al controllo per il miglior andamento del servizio;

 

Art. 8

Il Gestore si impegna ad utilizzare, per la gestione del bar, personale di buona condotta morale e che non sia incorso in condanne per reati penali ovvero abbia carichi pendenti di natura penale ovvero sia sottoposto a misure di vigilanza;

 

Art. 9

Per l'ingresso e l'uscita del personale, delle merci e di ogni rifiuto o scarto dell'attività dovrà utilizzarsi esclusivamente l'accesso di Via Naviglio Grande n. 9, sempre nel pieno rispetto dell’attività didattica; non è consentito l'uso dell'accesso principale di Via Comboni n. 6; 

 

Art. 10

Il Gestore si impegna a provvedere alla pulizia giornaliera degli oggetti di arredamento, delle attrezzature del bar e dovrà curare la pulizia e il riordino di tutti i locali e servizi annessi, compreso lo spazio antistante l'ingresso di servizio del luogo di ristoro, la rampa di accesso e il relativo bagno attiguo al bar posto nel corridoio dell'Istituto;

 

Art. 11

Gli atti  amministrativi  del Gestore per fornitura, ordinazioni, impegni, etc..., e le relative fatturazioni  devono essere sempre effettuate in nome e per conto del Gestore  medesimo e NON  intestate all'Istituto Scolastico, il  quale non  risponderà in  nessun caso  e ad alcun titolo, ragione od azione,  dei debiti della gestione stessa;

 

Art. 12

Il Gestore si assume la responsabilità per i danni che dovessero derivare a persone o cose dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto ed esonera espressamente l'I.P.S.S.C.S. Piero Sraffa” da qualsiasi responsabilità civile e penale conseguente al danno arrecato. A tale scopo si richiede congrua copertura assicurativa (ivi compreso il rischio incendio) presso una primaria Compagnia di Assicurazione;

 

 

Art. 13

Il Gestore si assume l'onere della vigilanza degli studenti durante il loro soggiorno nel   locale bar;

 

 

         Art. 14

Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione NON viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'I.P.S.S.C.S. "Piero Sraffa " ed il Gestore;

 

Art. 15

Il personale di servizio necessario per il buon funzionamento dell'attività in argomento dovrà essere assunto in proprio dal Gestore a cui farà capo tutto quanto attiene alle retribuzioni, al trattamento assicurativo, previdenziale e a quanto altro dovuto in qualità di datore di lavoro, secondo la vigente legislazione e in ottemperanza ai contratti nazionali ed integrativi di categoria; lo stesso dovrà essere munito del prescritto libretto sanitario. Dei soggetti coadiuvanti e del tipo di rapporto contrattuale dovrà essere data comunicazione all'Istituto;

 

Art. 16

L'I.P.S.S.C.S. “Piero Sraffapur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può interferire con giudizio di merito insindacabile e definitivo, qualora il personale assunto dal Gestore non offra garanzie di moralità, di igiene e di civile comportamento;

 

Art. 17

E' rigorosamente vietato al Gestore di cedere, affittare, subaffittare o far condurre l'attività in argomento a terzi estranei alla presente convenzione. La gestione dell'attività, è assunta direttamente dal Gestore in proprio e a suo completo rischio; egli è pertanto il solo ed unico responsabile;

 

Art. 18

 E' fatto altresì divieto incondizionato di mettere a disposizione di sé o di terzi i locali ove è esercitata l'attività ed i servizi annessi, per scopi od usi diversi da quelli previsti dalla presente scrittura. L'uso dei locali è regolamentato dal Consiglio d'Istituto e negli stessi potranno accedere soltanto gli studenti, i docenti, il personale ATA e le persone autorizzate dalla Dirigenza;

 

Art. 19

Il Gestore dovrà comunicare alla Dirigenza i nominativi di tutto il personale impegnato nella gestione del punto ristoro, sia degli addetti alla somministrazione che del personale addetto alle pulizie; è espressamente vietato consentire l'accesso nei locali dell'Istituto a persone non menzionate tra i nominativi comunicati;

 

Art. 20

La gestione dell'attività è subordinata alla concessione delle relative licenze da parte degli Organi Competenti e delle autorizzazioni amministrative stabilite dalla legge, alla regolarizzazione in materia previdenziale, infortunistica e alla osservanza di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le varie autorizzazioni e licenze dovranno essere esposte in modo visibile nell'ambiente principale;

 

 

Art. 21

 I prodotti posti in vendita dovranno essere pertinenti alla categoria merceologica dell'attività oggetto della presente convenzione. I prezzi di vendita di tutti i generi dovranno essere mediamente inferiori del 20% rispetto a quelli del listino edito dalla C.C.I.A.A. Tale riduzione non dovrà incidere sulla qualità e quantità del prodotto. Il controllo sul rapporto prodotto-qualità sarà assolutamente esercitato dalla Commissione di Vigilanza che riferirà in merito al Consiglio d'Istituto;

Art. 22

  E' tassativamente vietato l'uso e la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

 

Art. 23

  La richiesta di aumenti relativi a generi compresi nel listino controllato dovrà essere presentata al Consiglio d'Istituto entro il 5 Settembre di ogni anno e sarà soggetta a contrattazione da parte dello stesso Consiglio; in caso d'inconciliabilità l'aumento non potrà essere comunque superiore a quello apportato eventualmente agli stessi articoli dalla Camera di Commercio di Brescia, ridotto del 10%. Le trattative dovranno comunque concludersi entro il 30 ottobre; il nuovo listino andrà così in vigore non oltre il 1° novembre;

 

Art. 24

E' prevista la costituzione di una commissione consiliare di vigilanza composta da dipendenti e studenti, allo scopo di verificare la rispondenza del servizio alle esigenze dell'Istituto ed il rispetto delle norme contrattuali; i nominativi di tali persone saranno esposti all'interno del locale di ristoro per opportuna conoscenza. Tale commissione nella fase di avvio della presente convenzione provvederà a stabilire con il gestore la campionatura di panini imbottiti, pizzette e toast da inserire nel listino controllato ed i prezzi di riferimento; tale fase deve concludersi di norma entro il 31 ottobre di ciascun anno;

 

Art. 25

L'orario di apertura del posto di ristoro è fissato obbligatoriamente dalle ore 7,30 alle ore 15,00 di ogni giorno non festivo escluso il Sabato in cui  sarà fissato dalle ore 7,30 alle ore 14,00. Ulteriori proroghe di orario saranno concordate preventivamente con la Dirigenza; allo stesso modo saranno concordati i periodi di chiusura dell’esercizio, fermo restando la chiusura  della settimana di ferragosto.

    

Art. 26

Il presente contratto avrà validità dal 1° settembre 2008  al 31 agosto 2014 e non è soggetto a tacito rinnovo. Eventuale disdetta da ambo le parti dovrà pervenire entro 3 mesi dalla scadenza di ogni triennio. L'amministrazione dell'I.P.S.S.C.S. " Piero Sraffa " di Brescia si avvarrà della clausola di recesso solo in presenza di violazioni contrattuali o per effetto di disposizioni di autorità sovraordinata. In tali ultimi casi l'I.P.S.S.C.S. Piero Sraffa” di Brescia si riserva l'esercizio di tale facoltà in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta con fissazione del termine per il rilascio del locali.

Deve intendersi per "grave inadempimento" la reiterata violazione:

a)  dei prezzi concordati;

b) degli orari di apertura richiesti;

c) degli accordi sulla qualità dei prodotti;

d) della campionatura concordata;

e) delle norme di igiene e pulizia;

f) delle norme di buona condotta con l'utenza;

nonché:

g) l'imputazione di frode a danno dell'Istituto;

h) la condanna per reati penali e quanto altro possa ledere l'immagine dell'Istituto;

i)  l'inosservanza di norme fiscali.

 

Questa condizione risolutiva espressa è da ritenersi essenziale e viene approvata e sottoscritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 2° c. C.C.;

 

Art. 27

Allo scioglimento del contratto il gestore si impegna a sgomberare i locali da attrezzature e arredi.

 

 

Art. 28

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto; in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, oltre ai motivi espressamente citati, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola espressa ex art. 1456 C.C.;

 

Art. 29

 L'Istituto si riserva il diritto al risarcimento dei danni, con prova documentale;

 

Art. 30

Le spese di bollo e di registrazione del presente contratto sono a completo carico del Gestore;

 

Art. 31

 Foro competente sarà quello di Brescia; in alternativa si potrebbe inserire la clausola compromissoria del collegio arbitrale o con unico arbitro il Presidente della Camera di Commercio.

 

Brescia

 

                 IL GESTORE                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________________                                      (Dott.ssa Ester Romano Di Vieto)      

 

       Art. 1456 C.C. Clausola risolutiva espressa.

I  contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite (C.C. 973-1458).

In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto (C.C. 1901-1924) quando la parte interessata dichiara all’altra che intende avvalersi della clausola risolutiva (C.C. 1451-1457-1517).

I punti 6-7-11-12-14-15-25-26-27-28-30-32 vengono specificatamente approvati per iscritto, ai sensi dell’art. 1341 C.C..

Brescia

 

                IL GESTORE                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO

____________________________                                      (Dott.ssa Ester Romano Di Vieto)      

 

 


 

 

 

 



©  IPSSCS Sraffa
http://www.sraffa.org/